Art. 1 · Conclusione del contratto
1.1 Il preventivo emesso da MEC Italia costituisce proposta contrattuale e resta ferma per il periodo di validità indicato. Decorso tale termine perde efficacia senza necessità di comunicazione.
1.2 Il contratto si conclude con l'accettazione del Cliente, mediante: a) restituzione del preventivo sottoscritto; b) comunicazione scritta con qualsiasi mezzo, inclusi posta elettronica, PEC e messaggistica; c) inizio di esecuzione ex art. 1327 c.c., incluso il pagamento anche parziale o il ritiro dei beni.
1.3 L'accettazione comporta integrale adesione alle presenti condizioni, che prevalgono su qualsiasi condizione generale di acquisto del Cliente, anche se successiva.
1.4 Modifiche o accordi verbali non producono effetto se non confermati per iscritto da MEC Italia. Il preventivo, con queste condizioni, esaurisce il contratto.
1.5 Per i beni consegnati in visione il contratto si intende concluso e il prezzo dovuto se non sono restituiti entro 15 (quindici) giorni dalla consegna, integri e nell'imballo originale, con spese a carico del Cliente.
Art. 2 · Prezzi e pagamento
2.1 I prezzi si intendono IVA esclusa. Il trasporto è compreso salvo diversa indicazione nel preventivo; per le isole minori è previsto il contributo indicato in preventivo.
2.2 Il pagamento avviene esclusivamente mediante: a) assegno circolare intestato a MEC ITALIA S.R.L. consegnato al vettore in contrassegno alla ricezione; b) bonifico bancario anticipato sulle coordinate indicate nel preventivo.
2.3 MEC Italia comunica le coordinate bancarie solo nel preventivo. Il Cliente le verifica telefonicamente prima del pagamento; nessuna variazione comunicata con altro mezzo è valida senza conferma telefonica.
2.4 In caso di ritardo decorrono gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, oltre al rimborso dei costi di recupero.
Art. 3 · Garanzia
3.1 I beni sono coperti da garanzia per 12 (dodici) mesi dalla consegna, ai sensi degli artt. 1490 e seguenti c.c.
3.2 Il Cliente verifica i beni entro 10 (dieci) giorni dalla consegna e denuncia per iscritto eventuali vizi entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, ai sensi dell'art. 1495 c.c., a info.mecitaliasrl@gmail.com, indicando matricola, documento di acquisto e descrizione del difetto.
3.3 In attuazione della garanzia, previa verifica tecnica, MEC Italia fornisce il componente riconosciuto difettoso. Sono esclusi e restano a carico del Cliente i costi di manodopera, smontaggio e rimontaggio, interventi in loco, trasporto, logistica e fermo macchina.
3.4 Il componente può essere installato dal Cliente o da un'officina di sua fiducia, a sua cura e spese, ovvero, previo accordo scritto, presso il centro indicato da MEC Italia, con trasporto a carico del Cliente.
3.5 La garanzia non copre difetti o danni da normale usura, uso improprio o non conforme al manuale, manutenzione omessa o inadeguata, modifiche non autorizzate, ricambi non originali o interventi di personale non qualificato.
3.6 Decade in caso di manomissione o rimozione della targa di identificazione o della matricola.
Per gli acquisti fatti da consumatori la garanzia è diversa: vedi Art. 6 delle condizioni per i consumatori.
Art. 4 · Consegna
4.1 La consegna avviene all'indirizzo indicato dal Cliente, con scarico a cura del vettore. Il Cliente rende il luogo accessibile a un automezzo ordinario e garantisce la presenza di un incaricato al ricevimento.
4.2 I termini di consegna sono indicativi. MEC Italia non risponde di ritardi o mancate consegne dovuti a forza maggiore, caso fortuito, fatto di terzi o del Cliente, provvedimenti dell'autorità o indisponibilità di componenti o vettori.
4.3 Verifica alla consegna. Il Cliente controlla i beni alla ricezione e annota sul documento di trasporto, prima di firmarlo, ogni difformità, mancanza o danno visibile, dandone comunicazione scritta entro 3 (tre) giorni. La firma senza riserve preclude ogni contestazione per vizi apparenti e danni da trasporto.
4.4 Passaggio del rischio. Il rischio di perimento o deterioramento passa al Cliente con la consegna. Ove il Cliente indichi un proprio vettore, il rischio passa alla consegna al vettore.
4.5 Mancato ritiro. Se il Cliente rifiuta o impedisce la consegna per causa a lui imputabile, sono a suo carico le spese documentate di trasporto andata e ritorno, giacenza e riconsegna, salvo il maggior danno. MEC Italia può dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c.
Art. 5 · Responsabilità
5.1 MEC Italia risponde nei limiti di legge. Salvi i casi di dolo e colpa grave e salva la responsabilità per danno da prodotto difettoso, non derogabili, la responsabilità complessiva verso il Cliente, per qualsiasi titolo, non può eccedere il prezzo pagato per il bene da cui la pretesa deriva.
5.2 È esclusa la responsabilità di MEC Italia per danni indiretti, mancato guadagno, perdita di produzione, fermo cantiere e fermo macchina.
5.3 Il Cliente impiega i beni in conformità al manuale e alle norme di sicurezza, vi adibisce personale formato e mantiene efficienti i dispositivi di sicurezza, tenendo indenne MEC Italia dalle conseguenze della violazione di tali obblighi.
Art. 6 · Forza maggiore
Nessuna parte risponde dell'inadempimento dovuto a eventi eccezionali e imprevedibili fuori dal proprio controllo. Protraendosi oltre 60 (sessanta) giorni, ciascuna parte può recedere senza indennizzo, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.
Art. 7 · Trattamento dei dati personali
I dati sono trattati da MEC Italia S.r.l., titolare, per l'esecuzione del contratto e gli obblighi di legge, ex artt. 6.1.b e 6.1.c del Reg. (UE) 2016/679. Informativa completa su myalpina.com e allegata al preventivo.
Art. 8 · Foro competente e legge applicabile
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Art. 9 · Clausole finali
9.1 Le clausole del riquadro di approvazione specifica producono effetto solo se approvate per iscritto dal Cliente ex art. 1341, comma 2, c.c. In mancanza, le restanti pattuizioni conservano piena efficacia e il contratto resta valido.
9.2 L'invalidità di una clausola non travolge le altre. La tolleranza di un inadempimento non è rinuncia a farlo valere.
9.3 Al contratto si applica la versione di queste condizioni richiamata nel preventivo accettato.
Approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Il Cliente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2, e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole: 1.3 prevalenza sulle condizioni del Cliente; 1.5 visione e silenzio-assenso; 3.2 decadenza dalla denuncia dei vizi; 3.3 e 3.5 limitazione ed esclusioni della garanzia; 4.2 esonero per ritardi; 4.3 decadenza per vizi apparenti e danni da trasporto; 4.5 spese per mancato ritiro e risoluzione ex art. 1456 c.c.; 5.1 e 5.2 limitazione di responsabilità ed esclusione dei danni indiretti; 5.3 manleva; 6 recesso per forza maggiore; 8 foro esclusivo di Milano.